Prevenzione incendi attività commerciali: come rispettare le norme VV.F.

di | 24 Aprile 2019

Gestisci attività di vendita/esposizione (negozi, market, fiere) in locali più grandi di 400 m² e sei alle prese con la prevenzione incendi attività commerciali? Eccoti la guida con tutte le cose da fare e non fare per rispettare le norme VV.F. ed evitare di buttare soldi, tempo ed energie!

Prevenzione incendi attività commercialiQualunque attività di vendita/esposizione (sia al dettaglio sia all’ingrosso) all’interno di locali di superficie maggiore di 400 m² è soggetta alle regole di prevenzione incendi attività commerciali, sottoposte quindi sia ai cosiddetti controlli di prevenzione incendi sia al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio per i locali e quant’altro impattante con essa. Che cosa significa tutto questo?

Essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi significa che sei obbligato a pensare, costruire e modificare la tua attività di vendita/esposizione condividendo il tutto con il competente Comando VV.F., tramite le presentazione delle opportune pratiche antincendio preparate da un professionista di prevenzione incendi esperto e specializzato.

Rispettare la prevenzione incendi attività commerciali significa, invece, che esistono specifiche disposizioni a cui devi attenerti al riguardo delle strutture dei locali, dei materiali, delle vie di esodo, degli impianti e di altro ancora. In altre parole non è sufficiente rispettare le regole antincendio di base (estintori, illuminazione sicurezza, ecc.) ma devi andare più nel dettaglio in quanto il rischio dell’attività è più alto.

Il problema grosso che hai se non rispetti quanto sopra è che senza le opere antincendio in ordine e la relativa documentazione a posto, non potrai mai presentare le pratiche di prevenzione incendi autorizzative e di conseguenza non avrai mai i permessi per esercire la tua attività. E anche se in qualche modo la tua attività è già aperta e devi fare una modifica significativa o comunque subisci un controllo, è molto probabile che ti impongano una chiusura immediata del tuo negozio/esposizione, con tutto quello che ne consegue.

Quindi se sei in procinto di aprire/modificare un’attività di vendita/esposizione con presenza di pubblico e superficie maggiore di 400 m² non pensarci nemmeno a non incaricare per tempo (cioè prima di entrare nei locali e iniziare dei lavori) un tecnico antincendio specializzato ed a non rispettare la prevenzione incendi attività commerciali per il tuo caso specifico. Se infatti non lo fai quello che ti può capitare è:

  • subisci danni economici (dovuti al fatto che non ti danno i permessi per aprire/esercire la tua attività e quindi devi ritardare il tuo business)
  • perdi una marea di tempo, soldi ed energie più del dovuto dovendo rifare le opere antincendio fatte male o insufficienti (qualora, non chiamando il professionista di prevenzione incendi per tempo, inizi i lavori con modalità sbagliate dovendoli poi rifare)
  • finisci nei guai se in qualche modo la tua attività (soggetta ai controlli e non in regola) è già aperta e scoppia un incendio (immagina l’assicurazione che non ti paga perchè non sei autorizzato dai VV.F. oppure i dipendenti o loro familiari che ti fanno causa se succede loro qualcosa, ecc.)
  • ti fanno chiudere e/o ti denunciano se la tua attività già in funzione (soggetta ai controlli e non in regola) subisce un controllo a sorpresa (in questo caso i VV.F. o chi per loro non possono esimersi da segnalarti alle pubbliche autorità)

 

Come metterti al riparo da brutte sorprese riguardo la prevenzione incendi attività commerciali

Si lo so, fare l’imprenditore al giorno d’oggi non è così facile… Devi rispettare decine e decine di norme, leggi, regolamenti e procedure su tutti gli aspetti della tua attività e la prevenzione incendi attività commerciali è solo una di questi. Se tutto questo ginepraio ti deprime voglio dirti che ti capisco, non è colpa tua. Effettivamente oggi è tutto più complesso rispetto ad una volta, tu non c’entri niente.

Tuttavia siccome penso che vorrai aprire la tua attività (o non subirne la chiusura se sei già aperto), altrimenti non saresti nemmeno qui a leggere, penso sarai d’accordo che è meglio fare le cose come vanno fatte impiegando furbescamente tempo, soldi ed energie senza sprecarne.

D’altra parte, prova a riflettere: poche cose possono danneggiare il tuo lavoro e metterti in difficoltà come un incendio che distrugge il tuo punto vendita/esposizione (ancora peggio se è la tua unica attività commerciale, che significherebbe azzerare quella che forse è la tua unica fonte di guadagno).

E non finisce qui! Se infatti non sei a posto con la sicurezza antincendio sia dal punto di vista reale sia dal punto di vista documentale non solo ti ritrovi a zero ma dovrai probabilmente ripartire senza il rimborso dell’assicurazione (la quale ovviamente non vede l’ora di trovarti scoperto su questo fronte per non risarcirti). Come dire: oltre al danno la beffa! Ed infatti guarda qui che cosa è purtroppo successo ad una tua collega commerciante ed imprenditrice di Roma.

Se vuoi aumentare il più possibile la probabilità che non ti succeda quello che è capitato alla tua collega romana devi fare 2 cose:

  • ingaggiare un professionista antincendio specializzato in prevenzione incendi attività commerciali che segua il tuo caso da vicino e con cura, aiutandoti a non fare errori, guidando le imprese per te e facendoti risparmiare tempo, soldi ed energie
  • avere tu stesso una conoscenza di almeno i macro-concetti fondamentali  sia per gli obblighi amministrativi (ad esempio quali pratiche fare e quando presentarle, trovi informazioni dettagliate cliccando qui) sia per gli obblighi tecnici (ad esempio come realizzare la tua attività dal punto di vista antincendio, ti basta proseguire la lettura di questo articolo).

Ovviamente lo scopo di questo articolo non è farti diventare un super-esperto di prevenzione incendi, per quello c’è il professionista antincendio che incaricherai. Tuttavia è anche vero che se non hai un minimo di conoscenze basilari rischi di rimanere indifeso in balia delle normative o di tecnici antincendio impreparati.

Invece una volta che avrai le nozioni fondamentali diventerà più facile individuare il professionista di prevenzione incendi più adatto a te, al quale potrai serenamente affidarti tornando a concentrarti sul tuo lavoro principale di commerciante/imprenditore. Quindi nel seguito, riguardo la prevenzione incendi attività commerciali, ti riporto solamente i principali concetti che devi sapere.

Prima di darti tutte le info che ti sono utili, se stai già cercando un professionista antincendio specializzato, puoi contattarci in privato da qui e vedremo insieme se possiamo aiutarti.

 

Concetti di base amministrativi (tipi di attività commerciali, pratiche, ecc.)

Le attività di vendita e/o espositive si dividono in tre categorie a seconda della loro superficie:

  • categoria A: da 401 m² fino a 600 m²
  • categoria B: da 601 m² fino a 1.500 m²
  • categoria C: da 1.501 m² in su

 

Qui ti è utile sapere questo:

  • nella superficie devi normalmente considerare anche le aree di servizio e deposito
  • se sei in cat. B o C devi presentare al Comando VV.F. competente dapprima la pratica di valutazione progetto e, una volta ottenuto il parere favorevole e completate le opere antincendio, devi presentare la pratica SCIA con cui attesti di essere in regola ed avviare la tua attività (queste pratiche ovviamente le prepara il professionista di prevenzione incendi per te)
  • se sei in cat. C sei anche soggetto al sopralluogo finale obbligatorio da parte dei VV.F. (solo in questa categoria) a valle del quale ti viene rilasciato il Certificato Prevenzione Incendi (CPI per gli amici)
  • se sei in cat. A, il caso più semplice, devi presentare una sola pratica, la SCIA, al cui interno è anche contenuto il progetto che però in questo caso non richiede l’attesa del parere VV.F.
  • le manifestazioni temporanee di qualsiasi tipo sono escluse dai controlli di prevenzione incendi (in altri termini non devi presentare le pratiche antincendio, anche se comunque devi rispettare determinati criteri di prevenzione incendi, ove applicabili, quindi anche qui sarebbe bene farti aiutare da un professionista antincendio). Le manifestazioni stagionali o a cadenza prestabilita non sono classificabili come temporanee

 

I principali requisiti tecnici di prevenzione incendi attività commerciali

Prevenzione incendi attività commercialiCome detto sopra qui ti riporto solamente i concetti fondamentali. Se vuoi approfondire più nel dettaglio, sia il perchè le norme ti richiedono certe cose, sia a cosa devi stare attento, puoi andare a questo articolo qui, in cui ho dedicato maggior spazio proprio ai principali concetti delle norme di prevenzione incendi.

Quanto stai per leggere si applica a tutte le attività vendita/espositive di nuova realizzazione oltre che a quelle in cui effettui modifiche sostanziali (ad esempio variazioni ad apprestamenti antincendio o aumenti di volume).

 

1. Ubicazione

Di cosa si tratta...

Riguarda la necessità di posizionare l’attività con modalità tali da evitare la propagazione degli incendi ad altre attività/edifici vicini, consentire un efficace esodo degli occupanti e permettere un sicuro accesso dei soccorritori.

Che caratteristiche deve avere...

Eccoti alcuni punti chiave da considerare:

  • le attività di vendita/espositive, se inserite in edifici a destinazione d’uso mista, sono incompatibili con alcune delle altre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio officine, laboratori, industrie, impianti/depositi di materiali infiammabili o esplodenti), pertanto meglio informarti prima di cos’altro è presente all’interno degli edifici (ovviamente nessun particolare problema se il tuo negozio coincide con un edificio isolato ad unica destinazione d’uso)
  • sussistono diverse limitazioni se le aree destinate al pubblico sono posizionate a quota interrata (ad esempio non si può andare oltre il primo piano interrato, sono richieste vie di esodo dirette ed impianti di spegnimento automatici, evitabili solo a certe condizioni)
  • per quanto riguarda l’adiacenza con altri locali, aree, attività sono imposte delle limitazioni o particolarità per le comunicazioni e/o separazioni (possono avvenire solo con un certo tipo di attività e solamente con un certo tipo di strutture resistenti al fuoco)

 

2. Resistenza al fuoco delle strutture portanti

Di cosa si tratta...

Riguarda la capacità delle strutture portanti (ad esempio pilastri e travi) di “rimanere in piedi”, durante l’emergenza e per un tempo prefissato, in modo da non far avvenire crolli sugli occupanti/soccorritori oltre che evitare il danneggiamento di edifici adiacenti.

Che caratteristiche devono avere...

A seconda dell’ubicazione dell’edificio, della sua altezza e della presenza o meno di un impianto di spegnimento incendi automatico, alle strutture è richiesta una resistenza al fuoco variabile da R/EI30 a R/EI120.

In alcuni casi è prevista la possibilità di rapportare la resistenza al fuoco richiesta al carico d’incendio effettivo presente nell’attività commerciale. Normalmente strutture in cemento armato consentono di non avere problemi in quest’area.

 

3. Reazione al fuoco dei materiali

Di cosa si tratta...

Ha a che fare con la facilità con cui un materiale prende fuoco (in pratica è la sua combustibilità). I materiali incombustibili sono preferiti in quanto ostacolano la formazione di un incendio e ne limitano la propagazione.

Che caratteristiche devono avere...

Tale requisito è richiesto principalmente ai rivestimenti, superfici e materiali presenti lungo le vie di esodo (ad esempio cartongessi per pareti/soffitti, laminati per pavimenti, ecc.).

In genere la normativa richiede che il 50 % dei materiali lungo le vie di esodo sia di tipo incombustibile (classe A1) mentre la restante parte può essere di prestazioni inferiori (classi A2, B, C. ecc.). L’unico modo per non scervellarsi su problemi che potrebbero rivelarsi fatali (credimi sulla parola) è installare solamente materiali in classe A1.

 

4. Compartimentazione

Di cosa si tratta...

Anche alle strutture strutture separanti (ad esempio tramezzi, solette, porte, portoni, finestre, ecc.) è richiesto di mantenere le loro caratteristiche per un tempo minimo in condizioni di incendio. Serve ad evitare che fiamme, calore e fumo passino da un volume all’altro dell’attività commerciale, limitando e riducendo le conseguenze di un incendio.

Che caratteristiche devono avere...

I compartimenti antincendio normalmente devono avere superficie inferiore a 2.500 m² (anche su più piani volendo). A certe condizioni (presenza di impianti di spegnimento automatici, posizione isolata dell’attività, presenza di impianto di controllo dei fumi, ecc.) è possibile arrivare fino a 30.000 m².

Per quanto riguarda il valore di resistenza al fuoco è sufficiente rispettare la medesima richiesta per le strutture portanti. Anche qui, strutture di compartimentazione  in cemento armato in genere ti fanno dormire tranquillo, fai attenzione ai serramenti che devono essere anche essi resistenti al fuoco.

 

5. Vie di esodo

Di cosa si tratta...

Le vie di esodo sono l’insieme dei percorsi di sicurezza che conducono le persone in un luogo sicuro dall’incendio (in genere fuori dall’edificio) e comprendono corridoi, porte, scale, rampe, ecc.. Sono fondamentali in quanto consentono direttamente sia l’esodo delle persone sia l’accesso dei soccorritori.

Che caratteristiche devono avere...

Alcuni punti chiave da tenere a mente:

  • le vie di esodo vanno dimensionate in base alla superficie dell’attività
  • il percorso effettivo deve essere inferiore a 50 m per raggiungere un luogo sicuro oppure a 30 m per raggiungere una scala resistente al fuoco (si può aumentarle rispettivamente a 60 m e a 40 m se è presente un sistema di smaltimento fumi)
  • la larghezza utile dei percorsi di esodo (e delle uscite di sicurezza) non deve essere inferiore a 1,2 m (in pratica non devono esserci ostacoli ed ingombri che la riducano). Per attività con superficie di vendita inferiore a 1.000 m² ci sono criteri più semplici, validi a determinate condizioni
  • le porte installate lungo le vie di fuga devono aprirsi nel senso dell’esodo a semplice spinta mediante dispositivi antipanico (maniglioni)
  • per le attività dotate di barriere casse (ad esempio supermercati) sono previsti requisiti particolari in termini di numero e posizione di uscite di sicurezza
  • i vani scala destinati all’esodo, qualora chiusi e di tipo protetto, devono avere la stessa resistenza al fuoco richiesta per le strutture portanti ed essere dotati di aerazione in sommità
  • se l’attività commerciale ha altezza superiore a 24 m i vani scala devono essere anche a prova di fumo (in pratica è richiesto che per accedere ai pianerottoli si passi attraverso un filtro che ha il compito di non far invadere la scala dal fumo in caso di incendio)
  • gli ascensori, se attraversanti più compartimenti antincendio, devono essere inseriti in vani corsa resistenti al fuoco. In ogni caso non possono essere considerati utilizzabili in caso di incendio, a meno che non siano specificatamente costruiti per questo fine, cosiddetti “ascensori antincendio”. Quest’ultimi sono peraltro obbligatori in attività commerciali di altezza maggiore di 24 m

 

6. Aree ed impianti a rischio specifico

Di cosa si tratta...

In genere nelle attività di vendita/espositive sono presenti aree ed impianti per i quali il rischio di incendio è più elevato. E’ il caso di spazi per depositi, di aree per la ricarica di carrelli, di locali tecnici dove ci sono gli impianti di riscaldamento/condizionamento/ventilazione oppure degli impianti elettrici. Sono pertanto richiesti requisiti di sicurezza antincendio particolari.

Che caratteristiche devono avere...

Per quanto riguarda i depositi:

  • i depositi di liquidi infiammabili (insetticidi, cosmetici, alcol, ecc.) o altri prodotti pericolosi (ad esempio GPL) devono essere realizzati in conformità alle proprie specifiche normative. Inoltre sussistono limitazioni alla quantità vendibile dei suddetti prodotti (massimo 600 kg per i liquidi e 75 kg per il GPL), i quali devono sempre e comunque essere conservati nei relativi contenitori sigillati originali (è vietato il travaso)
  • le aree destinate a magazzino possono non essere compartimentate rispetto all’area con accesso di pubblico se di superficie inferiore al 20 % dell’area di vendita. Diversamente devono essere compartimentate.
  • a seconda della superficie e posizione delle aree deposito sono richiesti differenti tipi di comunicazioni tra le aree (si va da semplici porte tagliafuoco a filtri a prova di fumo)

Relativamente alle aree per ricarica carrelli:

  • devono essere collocate in locali al piano terra, compartimentati ed aerati. In alternativa possono essere posizionate all’esterno (all’aperto)

Con riferimento agli impianti a rischio specifico:

  • agli impianti di produzione calore (sia per il riscaldamento degli ambienti sia per eventuali usi di cottura cibi e lavaggio stoviglie) si applicano le specifiche norme per centrali termiche che prescrivono compartimentazioni, aerazioni ed altre sicurezze antincendio (qualora i tuoi impianti funzionino a gas metano puoi dare un’occhiata allo specifico articolo che trovi qui). All’interno degli ambienti di vendita è vietata l’installazione di apparecchi per la produzione di calore a combustibile solido, liquido o gassoso o elettrici con resistenza in vista (sono ammessi soltanto, nei centri commerciali, forni per pizza/pane a legna e caricamento manuale). In sostanza la produzione del calore deve normalmente avvenire in modo centralizzato in locale dedicato, mentre nei locali serviti si possono usare semplici terminali funzionanti ad aria o acqua
  • per gli impianti di ventilazione e condizionamento, qualora centralizzati, è vietato installare sia le unità di trattamento aria sia i gruppi frigo all’interno delle centrali termiche di cui sopra (devi quindi installarli in altri locali compartimentati oppure all’aperto). In caso di impianti ad aria, le condotte di distribuzione (mandata e ripresa) devono rispettare specifiche limitazioni riguardo il materiale con cui sono costruite e le aree che attraversano (non possono infatti transitare in vani scala/ascensore e locali a rischio specifico di incendio). Gli impianti devono potersi fermare sia automaticamente sia manualmente in caso di incendio. Impianti di ventilazione e condizionamento localizzati possono essere installati all’interno dei locali serviti solo se la potenza elettrica di ciascun apparecchio non supera i 50 kW ed il fluido refrigerante non è infiammabile/tossico. Qualunque apparecchio a fiamma libera è sempre vietato
  • gli impianti elettrici devono essere dotati di almeno un comando di emergenza (in posizione accessibile e segnalata) che consenta di mettere fuori tensione tutta la rete elettrica ad eccezione dei servizi di sicurezza (ad esempio illuminazione di sicurezza, rivelazione incendi, sistema smaltimento fumi, ascensori antincendio, ecc.). Questi ultimi devono disporre di proprie sorgenti autonome di alimentazione (ad esempio batterie e/o gruppi elettrogeni). Infine ti segnalo che l’illuminazione di sicurezza sulle vie di esodo deve essere del tipo sempre acceso

 

7. Impianti antincendio

Di cosa si tratta...

Si tratta degli impianti utili a individuare un incendio, a domarlo/spegnerlo e ad avvisare gli occupanti (ad esempio rivelazione incendi, evacuazione sonora di emergenza, evacuazione fumi/calore, estinzione incendi, ecc.). Aiutano notevolmente la scoperta e gestione di un incendio, oltre che a ridurre il tempo di intervento dei soccorritori. Attenzione ad impianti già esistenti e vetusti.

Che caratteristiche devono avere...

Tieni a mente questi punti chiave:

  • i magazzini e le aree di vendita devono essere dotati di sistemi di evacuazione fumi dell’incendio, normalmente realizzati con evacuatori (EFC) naturali o meccanici a tetto o a parete, integrati da aperture poste in basso per l’afflusso di aria fresca. Per i casi più semplici sono sufficienti delle aperture di aerazione a tetto o a parete con apertura automatica o manuale (in quest’ultimo caso diventa importante inserire nel piano di emergenza la procedura di apertura in caso di incendio)
  • è obbligatorio prevedere gli estintori (almeno uno ogni 150 m²)
  • sono necessari gli impianti di spegnimento incendi manuale ad idranti o naspi. Si possono evitare solamente in attività con superfici di vendita fino a 600 m² e carico di incendio inferiore a 100 MJ/m² (mediamente si tratta di attività con poca merce presente, quindi un caso poco frequente)
  • le attività più complesse (con superficie di vendita maggiore di 5.000 m² o con carico di incendio superiore a 600 MJ/m²) devono essere protette da impianti di spegnimento incendi automatici a sprinkler (obbligatoriamente ad acqua nelle aree accessibili al pubblico)
  • tutte le aree devono essere protette da impianti automatici di rivelazione incendi costituiti da sensori, dispositivi ottico-acustici e pulsanti manuali di allarme, da interfacciare con il sistema di smaltimento fumi suddetto
  • va previsto un sistema di diffusione sonora di emergenza in grado di avvisare gli occupanti di un pericolo ed avviare l’evacuazione (questo sistema può essere il medesimo con cui realizzi la filodiffusione nell’attività, a patto che sia certificato anche per l’uso in emergenza)

 

8. Segnaletica e sistema di gestione dell’emergenza

Di cosa si tratta...

Si tratta di tutta la segnaletica di sicurezza, le informazioni, la formazione e le procedure utili a gestire l’emergenza. E’ fondamentale per evitare incomprensioni e tentennamenti che potrebbero costare cari durante un incendio.

Che caratteristiche devono avere...

Concetti fondamentali:

  • tutta l’area deve essere dotata di idonea segnaletica di sicurezza con particolare riferimento a quella prevista per vie di esodo, mezzi antincendio, divieti, pulsanti di allarme e comandi di emergenza
  • deve essere predisposto il piano di emergenza con tutte le procedure da attuare in caso di incendio/emergenza. Per le attività più complesse è necessario un punto/locale destinato alle gestione delle emergenze, ove siano presenti le piante e mappe utili in caso di emergenza e le centrali di comando/controllo degli impianti di sicurezza (ad esempio rivelazione incendi, diffusione sonora di emergenza, ecc.)

 

I 7 errori madornali da non fare assolutamente (il secondo è il più micidiale)

Prevenzione incendi attività commercialiCome puoi immaginare nel mio lavoro ho visto (e vedo tuttora) di ogni. Ho visto titolari di attività di vendita/espositive fare errori che gli sono costati molta più energia, tempo e denaro rispetto al dovuto (tutte risorse che ai giorni nostri non credo siano illimitate…).

Ho raccolto e catalogato questi errori in anni di attività e ora li sto per condividere con te, in modo da avvantaggiarti notevolmente rispetto ai tuoi colleghi commercianti/imprenditori alle prese con la prevenzione incendi attività commerciali. Se nel realizzare/modificare la tua attività non vuoi prendere legnate pazzesche sui denti devi evitare questi 7 errori capitali:

  • voler fare tutto da solo non affidandoti a professionisti del settore (tecnici, imprese, ecc.). Al giorno d’oggi, a meno che non sia tu un professionista antincendio e non abbia già aperto decine di negozi, è praticamente impossibile far tutto bene da solo, viste le difficoltà e complessità tecniche sull’argomento (spesso anche in evoluzione). Scegli professionisti ed imprese esperti che ti aiutino (e magari anche appassionati del proprio lavoro).
  • affittare o comprare i locali in cui insedierai la tua attività commerciale senza aver prima valutato la consistenza e conformità reale e documentale degli apprestamenti antincendio esistenti (strutture, impianti, ecc.). Non hai idea di quanto può costarti dover costruire da zero tutto quanto anziché sfruttare gli apprestamenti antincendio esistenti (in un immobile scelto a ragion veduta ad hoc), eventualmente modificandoli se servisse. Prima di fare qualunque mossa fatti consigliare sui locali da un tecnico di prevenzione incendi esperto.
  • non mettere in chiaro, nero su bianco, con il proprietario dei locali (nel caso optassi per l’affitto) chi deve fare cosa al riguardo degli apprestamenti antincendio, cosa che ovviamente darebbe la possibilità al proprietario di dichiararsi completamente estraneo a qualsiasi successiva spesa di adeguamento antincendio. Chiedi al tuo professionista antincendio di fiducia cosa devi scrivere nel contratto di affitto e poi fallo inserire. Se il proprietario non vuole farlo cerca un altro immobile.
  • non incaricare fin da subito un professionista antincendio esperto, specializzato ed in regola con l’aggiornamento professionale, scegliendo invece il tecnico amico del cugino che fa 20 cose diverse e inevitabilmente non può darti affidabilità (per non parlare dei problemi che è in grado di crearti). Questo è un classico, solo che la prevenzione incendi attività commerciali di oggi non è più quella degli anni ’80… Affidati a chi fa veramente questo lavoro, possibilmente in maniera esclusiva o quasi.
  • scegliere ditte per i lavori che non siano esperte di opere ed installazioni antincendio, affidandoti ad impresari tuttofare non a proprio agio nella produzione dei necessari documenti per le pratiche da presentare ai Vigili del Fuoco. Anche qui, non hai idea di quanto tempo può costarti, senza contare che se non esistono i documenti in molti casi è come se non esistessero neanche le opere, le quali quindi saranno da rifare. Cerca ditte che hanno già dato prova di saperci fare in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il tuo professionista antincendio ed il tuo portafoglio ti ringrazieranno.
  • iniziare i lavori di sistemazione/ristrutturazione dei locali senza aver prima ingaggiato un tecnico esperto in prevenzione incendi. E’ lui che sa cosa va bene/cosa no e che può guidare al meglio le ditte, rischi di scoprire solo dopo che le opere già eseguite non vanno bene ai fini antincendio, con l’evidente conseguenza di dover demolire tutto e rifare i lavori. Muoviti per tempo nel trovare il tuo tecnico antincendio (se già non lo hai)!
  • procedere con i lavori antincendio prima di aver ricevuto il parere favorevole VV.F. (se previsto dall’iter). Sul parere possono infatti sempre comparire, anche all’ultimo, prescrizioni che potrebbero cambiare le carte in tavola e rendere inutili o controproducenti i lavori eseguiti. Prima il parere, poi i lavori.

Se seguirai quanto hai letto vedrai che tutto filerà liscio nella tua prevenzione incendi attività commerciali e potrai liberarti risorse da dedicare al tuo lavoro principale. Ti ricordo che se hai trovato utile l’articolo puoi conviderlo tramite gli appositi pulsanti qui sotto e che se hai domande sul tuo caso specifico puoi scrivere nei commenti e ti risponderò.

Infine, se già sai che devi o dovrai risolvere l’argomento prevenzione incendi attività commerciali (o più in generale ti serve un professionista antincendio specialista) puoi contattarmi senza impegno cliccando qui.

Ciao!

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22 pensieri su “Prevenzione incendi attività commerciali: come rispettare le norme VV.F.

  1. Nicolo'

    Buongiorno Marco,
    innanzitutto la ringrazio per l’articolo sulla prevenzione incendi nelle attività commerciali, ha saputo affrontare un discorso complesso con delle linee guida che possono aiutare chiunque a comprendere meglio le cose da fare prima di aprire un’attività.
    Mi permetto di disturbarla per chiederle un consiglio.
    La nostra azienda, a breve, si trasferirà in un capannone commerciale di 1100 mq totali al piano terra.
    Ho letto che l’area destinata al magazzino può non essere compartimentata se inferiore al 20% dell’area di vendita.
    Ciò significa che se dovessimo destinare 200 mq al magazzino, quest’ultimo può non essere compartimentato?
    E’ dunque possibile dividere l’area magazzino dall’area vendita semplicemente con della scaffalatura?

    Ringraziandola nuovamente le porgo cordiali saluti.
    Grazie.
    Nicolo’

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Ciao Nicolò,
      attualmente le attività di vendita possono essere progettate con la normativa tradizionale o con quella più moderna (quest’ultima si chiama codice prevenzione incendi).

      L’articolo parla della norma tradizionale che effettivamente dice che è consentito non compartimentare il deposito se:
      – non supera il 20% dell’area di vendita (e comunque non deve superare 200 mq)
      – così facendo non viene modificata la classe di resistenza al fuoco del compartimento

      In tal caso potresti anche mettere una scaffalatura come dici tu oppure una parete leggera non tagliafuoco.

      Utilizzando invece il codice prevenzione incendi la cosa è da valutare. E’ sicuramente un tema che devi sviluppare insieme al tuo professionista antincendio.

      A presto.

      Rispondi
  2. Diego

    Buongiorno, volevo chiedere…
    Posseggo un immobile che 40 anni fa era adibito a officina auto con saloncino e sopra la casa era un D8
    Oggi è stato frazionato, ed è suddiviso anche catastalmente in 5 negozi C1 (il più grande e 140mq), una autofficina di 180mq C3, e sopra due abitazioni A3.
    A livello di antincendio che prescrizioni ci sono? Cioè basta che ogni attività pensi per sé con i dovuti estintori ecc?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Ciao Diego,
      riguardo l’assetto attuale di cui mi scrivi non ci sono nè attività soggette ai controlli dei VV.F. (per esserlo un negozio avrebbe dovuto essere almeno 400 mq e l’autofficina almeno 300 mq) nè normative dedicate. Tuttavia questo non vuol dire che non si debba pensare al pericolo dovuto all’incendio, ad esempio un’autofficina, per piccola che sia, presenta comunque qualche rischio al riguardo ed in questo caso ci sono addirittura sopra delle abitazioni.

      Per rispondere alla tua ultima domanda ok che ognuno pensi per se, tuttavia con un occhio alla situazione dei vicini, in particolare per l’autofficina che sembra l’attività più rischiosa. Va rispettata la normativa generale antincendio DM 10/03/1998 per i luoghi di lavoro, la quale regolamenta vari aspetti tra cui vie di esodo, mezzi antincendio, ecc.. L’applicazione della normativa di solito è seguita dal consulente della sicurezza lavoro oppure da un professionista antincendio.

      Fammi sapere se ti è tutto chiaro, ciao.

      Rispondi
  3. Daniele

    Buongiorno ,
    spero mi possa iautare , ho un capannone di 530 Mq dove all’interno è stato ricavato un NEGOZIO per vendita al pubblico di circa 70 Mq , locale separato dal restante capannone da MURI PRISME REI 60 e porta taglifuoco .
    Il magazzino restante (capannone ) senza accesso al pubblico e destinato al magazzino statico è di circa 460 Mq ,
    vorrei compartimentarlo con una nuova parete in prisme e porta rei in modo da utilizzare circa 150 mq da adibire ad ATTIVITA’ SECONDARIA , attività 53 ( officina ) , con queste compartimentazioni e suddivisioni , tenendo in considerazione l’attività principale e l’attività secondaria suddivisa , sono soggetto a CPI ? nelcaso positivo , quindi NON soggetto a CPI , ci son delle restrizioni per il muro da comparimentare tra l’officina ed il magazzino ? esempio rei30/60/90 ecc ? l’officicna saranno presenti al max 5/6 veicoli .
    Grazie Mille
    Daniele

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Ciao Daniele,
      risposte a quesiti del genere richiederebbero uno studio della situazione più approfondito, provo comunque a risponderti per sommi capi:
      – le attività di vendita sopra i 400 mq sono soggette ai controlli VV.F. ed in questa superficie rientrano oltre alle superfici di vendita anche i servizi, depositi, ecc.
      – la nuova attività officina da chi sarà esercita? Dalla medesima ragione sociale? Se sì potrebbe essere un po’ più facile fare quello che vuoi, diversamente si complica un po’ perchè ci potrebbero essere interferenze nella gestione della sicurezza antincendio
      – le officine auto o le autorimesse sono soggette oltre i 300 mq, quindi 150 mq non costituiscono attività soggetta. Le separazioni tra deposito ed officina auto sono di fatto necessarie per “marcare e definire” le aree dal punto di vista antincendio, quindi penserei a farle resistenti al fuoco, il valore in linea di massima dipende dal carico d’incendio dell’area più sfavorevole o da altre considerazioni che richiedono uno studio.

      E’ una situazione dove decisamente ti serve un professionista antincendio (meglio se specialista).
      Ciao!

      Rispondi
  4. Daniele

    Grazie Marco,
    si , la nuova attività farà parte della stessa società , una p.iva , sarà un attività secondaria ( 10% del fatturato ) .

    Daremo tutto in mano ad un esperto , l’unico dubbio… il locale che andremo a creare , compartimentato
    da porte REI 120 e PARETI REI 120 , la parte separata , anche se di stessa azienda , dovrà avere servizi igenici a lei dedicato o potrà utilizzare quelli dell’attività principale ?

    Grazie Mille per l’interesse nella risposta .

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Purtroppo quello che mi chiedi esula dalla nostra specializzazione e quindi sinceramente non so risponderti. Ti può aiutare chi si occupa di pratiche comunali e ASL (consulente che comunque dovrai consultare). Attenzione ai rischi “interferenziali” tra le attività, se ci metti una porta di fatto i locali sono in comunicazione e quindi bisogna “gestire” questo aspetto (ad esempio evitando che la porta rimanga aperta o altro che potrebbe andare a vanificare la presenza del muro resistente al fuoco).

      Ciao.

      Rispondi
  5. VALERIA

    IN ATTESA DI PREPARE TUTTE LE PRATICHE ANTINCENDIO , IL LOCALE CHE HO PRESO IN AFFITTO SUPERIORE AI 400 MQ LO POSSO UTILIZZARE COME DEPOSITO E FAR FATTURA DALLASEDE ?

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Buongiorno Valeria,
      le pratiche antincendio sono necessarie se il locale che hai affittato è superiore a 400 mq e adibito ad attività di vendita (al dettaglio o all’ingrosso).
      Per quanto riguarda la destinazione d’uso temporanea come deposito dipende… Cosa ci depositi? Non dandomi informazioni su quello che fai posso ipotizzare qualunque cosa… Se ci depositi materiali pericolosi ovviamente è tutto da verificare. Inoltre se superi 5.000 kg di materiale combustibile e contemporaneamente il deposito è più di 1.000 mq ricadresti in un’attività soggetta VV.F. che richiederebbe comunque pratiche antincendio.

      Ciao.

      Rispondi
  6. Roby

    Buonasera, ho un negozio di casalinghi (rischio basso) situato al piano terra di un condominio ed avendo assunto un dipendente ho l’obbligo di installare gli estintori.
    Mi chiedo se l’installazione dovrà essere pagata da me o dal proprietario del locale a cui io pago l’affitto ? o se il proprietario paga l’installazione ed io la manutenzione/revisione?

    Ho trovato alcuni cenni sulla Legge 27 luglio 1978, n°392: Equo canone – ma non so se si applica solamente nei condomini e agli affitti di appartamenti o se è valido anche per i locali commerciali.

    GRAZIE

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Buongiorno Roby,
      la domanda che poni di fatto non ha una risposta precisa e pertanto bisogna guardare eventuali accordi tra locatore e locatario. Se sul contratto di affitto non c’è specificato nulla a proposito dubito fortemente che potrai chiedere alcunché al proprietario. Quello che fai all’interno dei locali in linea di massima riguarda te e le tue decisioni, pertanto i conseguenti apprestamenti antincendio sono normalmente a tuo carico. Discorso diverso invece per eventuali impianti che potrebbero avere anche parti comuni, gli estintori però sono dispositivi mobili non classificabili come impianti.

      Ciao.

      Rispondi
  7. Paola calpisi

    Buonasera, su un immobile suddivisione in tre piani scantinato piano terra e primo piano con metri 390 lordi ciascuno compresi i muri. Ho affittato il solo piano terra ad una società e quindi inferiore a 400 metri non necessita di vvff. Ora se affitto il primo piano ad altra ditta accatastato con altro sub ed essendo che l entrata principale al piano terra è in comune mentre l entrata del secondo piano c’è altr’anno porta d ingresso la domanda è ma a questo punto l immobile necessita di autorizzazioni vv ff ? A dimenticavo c’è un ascensore che comunica tutti e tre piani. Grazie per la risposta anticipatamente

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Ciao Paola,
      le autorizzazioni VV.F. riguardano l’esercente della singola attività commerciale e non la proprietà, l’obbligo scatta nel momento in cui una singola attività commerciale supera i 400 mq. Per le parti comuni tuttavia la situazione potrebbe essere comunque da verificare, infatti possono esserci casi in cui alcuni apprestamenti antincendio comuni (ad esempio le vie di esodo, la resistenza al fuoco delle strutture oppure gli idranti, se presenti) potrebbero interferire con la sicurezza antincendio delle singole attività.

      Senza vedere almeno dei disegni non posso dirti molto altro, mi sembra il caso di interpellare un professionista antincendio della tua zona e vedere con il locale Comando VV.F. come affrontare la cosa.

      Fammi sapere se ti è tutto chiaro, ciao!

      PS: se vuoi rimanere aggiornata su queste tematiche e avere la possibilità di scriverci più facilmente aggiungiti (gratuitamente) al gruppo Facebook di Antincendio Semplice

      Rispondi
  8. Giulia

    Salve
    ho un immobile (capanno) con destinazione d’uso commerciale, della superficie di circa 630 mq, di cui 2/3 di mia proprietà e 1/3 di mio fratello.
    Vorremmo locarlo a terzi e volevamo sapere se e che tipo di adempimenti antincendio competono ai proprietari dell’immobile. L’immobile attualmente è da rifinire in quanto mai utilizzato.
    Grazie

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Ciao Giulia,
      evitando pareri di tipo legale (non sono un avvocato), ti segnalo che per la sicurezza antincendio in genere è l’attività specifica che si insedia a determinare le necessità, sia amministrative sia tecniche. In altre parole sarà il titolare dell’attività che occuperà i locali a dover determinare se serve presentare le pratiche antincendio ai Vigili del Fuoco e che cosa bisogna fare per adeguarsi in base a quello che deciderà il suo professionista (ad esempio: estintori, illuminazione sicurezza, idranti, porte antincendio, ecc.).

      Ovviamente ti suggerisco di scrivere per bene nel contratto che tutto questo è carico dell’inquilino, in modo da essere chiari e fissare un affitto congruente con lo stato in cui si trova l’immobile. Fai però attenzione a:
      – obblighi minimi e scontati che comunque sarebbero a tuo carico, non puoi affittare un immobile che sia evidentemente pericoloso (ad esempio un soffitto che cade in testa prescinde dall’attività che occupa i locali)
      – alcune opere di tipo “generale” potrebbero essere intese a tuo carico, ad esempio gli impianti elettrici, quindi anche qui conviene specificare bene nel contratto, se questa è la tua volontà, che l’immobile viene dato in un certo stato e che l’eventuale adeguamento è a carico dell’inquilino.

      Fammi sapere se è tutto chiaro, ciao.

      Rispondi
      1. Giulia

        Grazie Marco
        per il riscontro chiaro, preciso e puntuale.
        Anche io avevo capito documentandomi che per la sicurezza antincendio in genere è l’attività specifica che si insedia a determinare le necessità, sia amministrative sia tecniche e quindi come hai ben chiarito che fosse onere del titolare dell’attività ( ovvero del conduttore) che occuperà i locali a dover determinare se serve presentare le pratiche antincendio ai Vigili del Fuoco.
        In realtà il dubbio mi è sopraggiunto all’esito in un contatto che pochi giorni fa ho avuto con un potenziale conduttore, per una catena no food, il quale mi ha rappresentato anche con una certa aggressività, che per locare un immobile di 630 mq dovevo essere in regola con l’anticendio….. attraverso un “esame al progetto”!!!
        Grazie Giulia

        Rispondi
        1. Marco Riefolo Autore articolo

          L’esame progetto di cui ti hanno detto è la pratica che si presenta ai Vigili del Fuoco per ottenere il parere favorevole, dal punto di vista antincendio, a realizzare l’attività soggetta. Questa pratica diventa necessaria nel momento in cui si vuole costituire l’attività, ad esempio tu potresti anche avere un immobile vuoto che ovviamente non necessita di nessun parere visto che non esisterebbe alcuna attività all’interno. Oppure potrebbe esistere al Comando VV.F. una vecchia pratica depositata se in precedenza era insediata un’altra attività commerciale (in tal caso ci si potrebbe eventualmente agganciare a tale pratica, se utile/fattibile).

          La pratica di valutazione progetto normalmente la presenta il titolare dell’attività perchè è lui che sa cosa vuole fare e che conosce le caratteristiche della sua attività. Poi nulla vieta di mettersi d’accordo e far sì che le pratiche VV.F. le presenti o le paghi il proprietario dei locali ma non ha molto senso, anche perchè prima o poi la pratica andrebbe comunque volturata al titolare dell’attività (non penso vorrai essere responsabile tu della sicurezza antincendio della sua attività, a meno che tu non faccia parte della sua azienda…).

          Ciao.

          Rispondi
  9. Franco Peppi

    Buonasera ho preso un locale di 430 mq per attività’ di vendita all’ingrosso di parti meccaniche già disposto con uscite di sicurezza antincendio siamo a rischio basso mi dicono che devo presentare un progetto di modifica del tetto, dei muri, dell’impianto elettrico e tante altre cose ma ci lavoriamo in quattro persone e possibile ?
    grazie per una sua cortese risposta

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Ciao Franco,
      se nella tua attività entrano clienti che acquistano (anche se all’ingrosso) si configura un negozio e, sopra i 400 mq, sei soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco. Di conseguenza dovrai far preparare e presentare le pratiche antincendio che includono anche la necessità di avere e presentare ulteriori documentazioni, ad esempio progetti/conformità impianti e certificazioni strutture.
      Fammi sapere se hai bisogno di altre informazioni.

      Rispondi
  10. Gianni

    Buongiorno, la prevenzione incendi è necessaria anche per i locali vendita in e-commerce > 400 mq, in cui non entrano clienti? Grazie

    Rispondi
    1. Marco Riefolo Autore articolo

      Ciao Gianni,
      una risposta ufficiale non mi risulta esserci. In linea di massima comunque, se è garantito che non entrano clienti nel locale, non si tratta di attività di vendita soggetta ai fini della prevenzione incendi. Potrebbe tuttavia essere soggetta al controllo dei VV.F. per altre motivazioni, ad esempio come deposito se di superficie maggiore di 1.000 mq e contemporanea presenza di merce combustibile in quantitativi maggiori di 5.000 kg.
      Ok?

      Ciao.

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